Domanda : A fine maggio stipulerò un contratto preliminare di compravendita (c.d. compromesso) con il quale mi impegnerò ad acquistare un ...
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Domanda:
A fine maggio
stipulerò un contratto preliminare di compravendita (c.d. compromesso) con il
quale mi impegnerò ad acquistare un immobile stipulando il relativo contratto
di compravendita entro il mese di settembre.
Premesso quanto sopra,
volevo sapere se fosse possibile detrarre, nelle future dichiarazioni
dei redditi, le spese di ristrutturazione che sosterrò nel periodo
intercorrente tra la stipula del compromesso (maggio 2020) e la data
di stipula del rogito notarile (settembre 2020).
Risposta:
Le spese di
ristrutturazione, sostenute successivamente alla stipula del
contratto preliminare di compravendita (c.d. compromesso), potranno
essere portate in detrazione solamente nel caso in cui
l’acquirente dell’immobile rispetti i seguenti requisiti:
·
sia stato immesso nel possesso dell’immobile;
·
esegua gli interventi a proprio carico;
· abbia provveduto a registrare il compromesso
(la registrazione deve avvenire entro la data di presentazione della
dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione).
Per usufruire della
detrazione delle citate spese di ristrutturazione sarà naturalmente
necessario rispettare le ulteriori disposizioni di cui alla
normativa vigente che prevedono, tra l’altro, la necessità di effettuare
i pagamenti con bonifico bancario o postale (c.d. bonifico parlante) dal
quale risultino:
·
il codice fiscale del soggetto beneficiario
della detrazione;
·
codice fiscale o numero di partita Iva del
beneficiario del pagamento;
·
causale del versamento con il riferimento
all’art. 16-bis del DPR n. 917/1986.
Se dovessi avere
bisogno di maggiori informazioni ti invitiamo a scrivere a info@studiolioy.com
ovvero a contattarci
su:
Dott. Giuseppe Lioy
Studio
Lioy – Dottori Commercialisti
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