Il DL n. 34 del 19.5.2020 , c.d. “ Decreto Rilancio ”, ha previsto una serie di benefici e di misure fiscali in favore di persone fisiche e ...
Il DL n. 34 del
19.5.2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha previsto una serie di benefici e di
misure fiscali in favore di persone fisiche e giuridiche.
Nel presente articolo analizzeremo
il beneficio previsto dall’art. 24 del citato decreto, relativo alle disposizioni
in materia dei versamenti Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).
Beneficio
Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020. Restano dovuti gli acconti 2019 (scaduti nei mesi di giugno e novembre 2019).
Destinatari
·
Soggetti che producono redditi d’impresa;
·
Soggetti che producono redditi da lavoro
autonomo.
Soggetti esclusi
·
Imprese di assicurazione;
·
Amministrazioni pubbliche;
·
Intermediari finanziari;
·
Società di partecipazioni.
Requisiti
Per usufruire del
beneficio in esame è necessario che il soggetto interessato abbia prodotto,
nel corso del 2019, ricavi da attività d’impresa o compensi
da lavoro autonomo non superiori ad € 250.000.000.
Esempio
Ipotesi 1
Con riguardo alla Alfa
Srl ipotizziamo che:
·
dalla dichiarazione Irap 2020, emerga un’Irap
2019 pari ad € 1.000;
·
nel corso del 2019, la società abbia versato
acconti Irap 2019 per un importo pari ad € 800;
· e che, quindi, dalla citata dichiarazione (Irap
2020), emerga un debito Irap 2019 (da pagare a saldo) per un importo pari ad €
200.
Nel caso in esame la
società Alfa, qualora siano rispettati i requisiti previsti dall’art. 24 del DL
Rilancio, potrà usufruire del beneficio previsto dall’art. 24 non versando il
saldo Irap 2019 (pari ad € 200) ed il primo acconto Irap 2020.
Ipotesi 2
Con riguardo alla Beta
Srl ipotizziamo che:
·
dalla dichiarazione Irap 2020, emerga un’Irap
2019 pari ad € 1.000;
·
nel corso del 2019, la società abbia versato
acconti Irap 2019 per un importo pari ad € 1.100;
· e che, quindi, dalla citata dichiarazione (Irap
2020) emerga un credito Irap 2019 per un importo pari ad € 100.
Nel caso in esame la
società Beta non potrà usufruire dell’agevolazione prevista dall’art. 24 del
DL. 34/2020 posto che dalla dichiarazione Irap 2020 non risulta un’imposta a
debito da pagare a saldo. Si rileva, infatti, che nel caso in cui gli acconti
Irap siano capienti rispetto all’imposta di competenza dell’anno gli stessi
saranno comunque dovuti e non potranno essere richiesti a rimborso.
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Dott. Giuseppe Lioy
Studio
Lioy – Dottori Commercialisti
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